Nella serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di gestione dell’emergenza coronavirus. Il decreto contiene anche misure per Scuola e Università.

Scuola
Da oggi e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole. Nelle zone rosse le scuole e i servizi per l’infanzia sono invece chiusi.
I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi fino al prossimo 3 aprile. Viene quindi prorogata la precedente scadenza del 15 marzo.

Ferme restando le sospensioni previste fino al 15 marzo, nel periodo successivo, la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattia infettiva (soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Il nuovo decreto dispone poi che  i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Università
La frequenza delle attività didattiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani è sospesa fino al 15 marzo 2020, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e mediche.

Nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche e curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, dove ritenuto necessario e, in ogni caso, individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Ultimo aggiornamento:

giovedì, 05 marzo 2020

Categorie:

Ministero
,
News



Miur news